STATUTO
dell’ “ASSOCIAZIONE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI LAZIO ONLUS”
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, in sigla “AGSA Lazio Onlus”
(Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 25 novembre 2017)
Art. 1 – COSTITUZIONE E DURATA
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall’Art. 36 e seguenti del Codice Civile, dalla Legge n. 383/2000, dall’Art. n. 27 della Legge n. 53/2000 e dall’Art. n. 48 della Legge della Regione Lazio n. 31/2008, è costituita l’Associazione denominata “Associazione Genitori Soggetti Autistici Lazio Onlus” (acronimo AGSA Lazio Onlus) con sede nel Comune di Roma.
L’Associazione AGSA Lazio Onlus ha durata illimitata.
Art. 2 – SEDE
L’Associazione ha sede legale in Roma, in Vicolo delle Lucarie 38. La sede potrà variare secondo le esigenze. Il Consiglio Direttivo può, all’occorrenza, procedere all’istituzione di sedi secondarie.
Art. 3 – OGGETTO SOCIALE
L’Associazione è costituita tra genitori, familiari e tutori di persone residenti nella Regione Lazio che sono affette da Sindrome Autistica e Disturbi Generalizzati dello Sviluppo (DGS).
L’Associazione ha struttura democratica, apartitica e non ha scopo di lucro. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Promuove e sostiene iniziative finalizzate all’educazione specializzata, all’assistenza e alla tutela dei diritti civili a favore delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.
Art. 4 – FINALITA’
L’Associazione si propone di:
- creare un collegamento tra le famiglie per valorizzarne le potenzialità ed il valore essenziale come primaria componente educativa;
- promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell’assistenza sanitaria e sociale, nell’educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all’integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società; 3. stabilire rapporti di collaborazione con Enti pubblici e privati, nonché Associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, sociali, culturali, sportive, ricreative e di avviamento al lavoro; 4. promuovere, costituire, amministrare strutture assistenziali, sociali e ricreative diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone autistiche o con disabilità intellettive e relazionali;
- esercitare, in forma marginale e senza alcun fine di lucro, attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti leggi in materia. 6. E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse.
Art. 5 – SOCI
- Il numero dei Soci è illimitato
- I Soci sono familiari maggiorenni e/o tutori, persone fisiche e giuridiche e Enti non aventi scopo di lucro o economico che condividono le finalità dell’Associazione e si impegnano a realizzarle.
- I Soci devono rivolgere domanda di ammissione al Consiglio Direttivo dichiarando di accettare, senza riserve, lo statuto dell’Associazione.
L’ammissione sarà insindacabilmente deliberata dal Consiglio Direttivo e decorrerà da quella data.
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Associazione Genitori Soggetti Autistici Lazio Onlus Sede legale: Vicolo delle Lucarie 38 – 00138 Roma
CF 06318851000
Tel. 340.8098287 – E-mail: agsalazio@libero.it – Web: www.agsalazio.it
- All’atto di ammissione i Soci sono tenuti:
– a) al pagamento delle quote annuali fissate dal Consiglio Direttivo;
– b) all’accettazione e all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
- I Soci hanno il diritto di: eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge; prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.
– d) I Soci hanno il dovere di: rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro versare la quota associativa.
- Il versamento della quota dovrà essere effettuato annualmente entro il mese di marzo per poter esercitare in Assemblea il diritto di elettorato attivo e passivo.
Il Socio ammesso in data successiva sarà tenuto al versamento dell’intera quota annuale.
La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
- I soci cessano di appartenere all’Associazione oltreché per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di appartenere all’Associazione, come pure gli eredi dello stesso, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volta a garantire l’effettività del rapporto medesimo. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato ai punto a) o b) o per altri comportamenti contrastanti con lo spirito solidaristico dell’associazione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona la quale può chiedere che la decisione sia rimessa all’Assemblea dei Soci.
Art. 6 – STRUTTURE
- L’Associazione AGSA Lazio Onlus potrà articolarsi con sezioni locali nel territorio della Regione Lazio. 2. Le sezioni locali, nella loro autonomia, possono dotarsi di proprio regolamento purché non in contrasto con lo Statuto dell’Associazione, e risponderanno personalmente delle obbligazioni contratte se non preventivamente concordate con il Consiglio Direttivo dell’AGSA Lazio Onlus regionale.
- La richiesta di riconoscimento di una nuova sezione locale deve essere comunicata al Consiglio Direttivo regionale che, entro la prima riunione utile, dovrà approvarne formalmente la costituzione, o comunicare eventuali rilievi alla sezione interessata.
Art. 7 – ORGANI
Sono Organo dell’Associazione:
– l’ Assemblea dei Soci
– il Consiglio Direttivo
– il Presidente
– il Collegio dei Probiviri (facoltativo)
– il Collegio dei Revisori (facoltativo)
Art. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI
1 – L’Assemblea è costituita da tutti i Soci.
Hanno diritto di voto tutti gli associati che siano persone fisiche maggiori d’età o persone giuridiche, in regola con il versamento della quota associativa.
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Tel. 340.8098287 – E-mail: agsalazio@libero.it – Web: www.agsalazio.it
Le persone giuridiche esprimono un solo voto tramite il legale rappresentante o un suo delegato. Ogni Socio, in sede di Assemblea può essere portatore di non più di tre deleghe.
2 – L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro la data del 31 marzo per approvare il bilancio relativo all’ anno precedente.
E’ convocata altresì per il rinnovo delle cariche sociali e per deliberare su argomenti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dai Consiglieri.
L’Assemblea elegge a maggioranza il Presidente ed i componenti il Consiglio Direttivo e, nel caso lo ritenga opportuno, elegge il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese con il voto favorevole della maggioranza semplice dei Soci presenti o rappresentati.
3 – L’Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando almeno un terzo dei Soci ne faccia motivata richiesta scritta.
Sono compiti dell’Assemblea Straordinaria l’approvazione e le modifiche dello Statuto, la delibera di scioglimento dell’Associazione e la conseguente nomina del commissario liquidatore, la delibera di incorporazione o di fusione con altre strutture analoghe.
Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria richiedono la maggioranza dei due terzi dei presenti o rappresentati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La delibera di scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio richiedono il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
4 – Tutte le Assemblee sono convocate dal Presidente.
Possono anche essere convocate ad iniziativa di un terzo dei Soci, oppure su iniziativa della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.
La convocazione deve essere fatta mediante lettera o posta elettronica certificata o con ogni altra forma di informazione ritenuta più idonea, almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione e deve contenere ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione ed, eventualmente, data, ora e i luogo della seconda convocazione.
Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO
1- Si compone di cinque o sette eletti dall’Assemblea dei Soci.
Dove sono presenti sezioni locali, il Presidente di quella sezione è di diritto componente il Consiglio Direttivo regionale. 2 – Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, nel corso della prima seduta, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
3 – Ha compiti di promozione, controllo ed indirizzo dell’Associazione. Ogni deliberazione è presa a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale la decisione presa dal Presidente.
3 – E’ convocato dal Presidente o a richiesta di almeno tre consiglieri.
4 – Dispone, su proposta di almeno due terzi dei componenti, la convocazione delle Assemblee straordinaria. 5 – Il Consiglio Direttivo
– tiene ed aggiorna l’elenco dei Soci e determina le quote sociali da versare annualmente;
– è responsabile della predisposizione del Rendiconto annuale;
– traccia la “linea politica” comune dell’Associazione e determina le scelte progettuali;
– coordina ed aggiorna l’Associazione per tutte le opportunità offerte, anche in ambito comunitario, di finanziamenti per il sostegno delle attività;
– decide autonomamente in ordine ai provvedimenti straordinari da sottoporre poi alla approvazione della prima Assemblea successiva;
– amministra i beni dell’Associazione e delibera le spese di ordinaria amministrazione nella misura che verrà fissata dal Regolamento;
– redige ogni anno una relazione sull’attività dell’Associazione e sulle iniziative da attivare l’anno successivo; – formula il Regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– si avvale, qualora lo ritenga opportuno, della collaborazione di esperti, anche non soci.
6 – Il Consiglio Direttivo decade se l’Assemblea ordinaria non approva il bilancio. In questo caso l’Assemblea nomina un commissario che gestisce la struttura nell’ordinaria amministrazione e convoca entro 45 gg. l’Assemblea per l’elezione degli organi decaduti.
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7 – Le cariche elettive non sono retribuite e sono riservate ai Soci ordinari in regola con i versamenti delle quote annuali. 8 – Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Art. 10 – PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, vigila sul rispetto delle norme statutarie, provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
Quando il Presidente, per qualsiasi motivazione cessa dalle sue funzioni, decadono tutti gli incarichi ad esso attribuiti.
ART. 11 – VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o d’impedimento del medesimo.
ART. 12 – SEGRETARIO
Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e collabora alle attività amministrative e organizzative del Presidente.
ART. 13 – TESORIERE
Il Tesoriere cura la tenuta dei libri contabili e dei registri dell’Associazione, la riscossione delle quote sociali e l’amministrazione dei fondi dell’Associazione.
ART. 14 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Qualora nominato, è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente. I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altra carica all’interno dell’Associazione. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra costoro e i gli organi dell‘Associazione. Esso giudica, “ex bono et equo”, senza particolare formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.
ART. 15 – COLLEGIO DEI REVISORI
Qualora nominato, è composto di tre membri eletti, di cui uno è scritto al registro dei Revisori, e due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori è eletto in seno al Collegio stesso. I Revisori non possono ricoprire alcun’altra carica all’interno dell’Associazione.
Ha il compito di vigilare sulla regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e si riunisce almeno una volta all’anno per l’esame del bilancio da sottoporre all’Assemblea dei soci per l’approvazione.
I Revisori possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e chiedere al Comitato Direttivo notizie sull’andamento di determinati lavori e attività sociali.
Art. 16 – RECESSO E DECADENZA DEGLI ASSOCIATI
1 – Il recesso da Socio e da qualsiasi carica sociale deve essere comunicato con lettera al Consiglio Direttivo. Il recesso decorre dalla data di detta comunicazione e ne sarà data conferma per iscritto.
2- Si decade dalla qualifica di Socio in caso di comportamento contrario alle finalità statutarie. Sulla decadenza decide il Consiglio Direttivo.
Si decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota sociale relativa all’anno solare in corso.
Art. 17 – DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente e il Consiglio Direttivo decadono qualora l’Assemblea Ordinaria non approvi il bilancio, o siano sfiduciati in sede di Assemblea Straordinaria.
Art. 18 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote dei Soci, dai contributi di Enti, organizzazioni pubbliche o private, e da ogni altra elargizione volontaria, comprese donazioni e lasciti di beni mobili e immobili.
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Art. 19 – RENDICONTO ANNUALE
Relativamente all’attività complessivamente svolta, dovrà essere redatto un Rendiconto annuale supportato dalle opportune registrazioni contabili cronologiche, in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo della gestione.
Il Consiglio Direttivo, entro il mese di Marzo, dovrà sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria il rendiconto relativo all’esercizio precedente, dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Art. 20 – AVANZI DI GESTIONE
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.
Art. 21 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
In caso di scioglimento, l’Assemblea delibera in merito alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, e nomina un liquidatore, al quale vengono attribuiti i poteri necessari.
In ogni caso, il patrimonio dell’Associazione A.G.S.A. Lazio Onlus potrà essere devoluto unicamente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 22 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia.
Roma, 25 novembre 2017
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